Statuto dell’Associazione

Alumni dei Master in Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione di Macerata ed Urbino

 

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Alumni dei Master in Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione di Macerata ed Urbino“.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Macerata, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata, Via Don Minzoni, 2. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non è considerato modifica dello statuto sociale.

Art. 3 – Durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopo

L’Associazione ha carattere culturale, è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L’Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e natura di ente non commerciale ai fini dell’imposizione tributaria.

Le finalità dell’Associazione sono:

– mantenere vivi i rapporti professionali e di amicizia instauratisi nel corso dell’esperienza maturata nell’ambito dei Master in Scienze amministrative dell’Università di Urbino, Innovazione nella Pubblica Amministrazione di Macerata, Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica Amministrazione – MasterPA delle Università di Macerata e di Urbino (di seguito, per brevità, “Master”), promuovendo ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, sociale e ricreativo che consenta di rinsaldare tali relazioni;

– conservare i legami culturali con il Corpo docente e con i nuovi allievi;

– accrescere e diffondere la conoscenza dei Master in Italia e all’estero;

– concorrere ad iniziative in favore degli allievi;

– promuovere lo studio e l’approfondimento delle materie affrontate nell’ambito dei Master, anche attraverso convegni, dibattiti, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri;

– promuovere la circolazione di scritti di associati e non;

– creare occasioni per lo scambio di informazioni e di esperienze professionali e culturali.

Art. 5 – Attività

Ai fini del perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere ogni attività necessaria o utile. In particolare l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

– l’organizzazione di conferenze e seminari sui temi di interesse comune attraverso contributi derivanti dalle diverse professionalità di ogni associato;

– la pubblicazione di contenuti inerenti le attività dell’Associazione dei suoi associati;

– l’organizzazione di incontri conviviali e/o altri momenti ricreativi;

– l’organizzazione e la promozione di iniziative e progetti con gli atenei di Macerata e di Urbino o a supporto dei medesimi;

– altre attività finalizzate a favorire il perseguimento degli scopi sociali.

L’Associazione potrà svolgere la propria attività in Italia e all’estero. Inoltre, l’Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 6 – Associati

Possono essere associati tutti gli Alumni, ossia coloro che abbiano conseguito il Diploma dei Master di Secondo Livello dei Master o che siano attualmente corsisti.

L’ammissione richiede il versamento della quota di associazione stabilita ai sensi dell’Art. 7 del presente Statuto.

L’Assemblea Generale degli Associati ha facoltà di nominare quali Soci Onorari, salvo quanto indicato nell’art. 10, quelle persone che, non rientrando nella categoria “Alumni“, abbiano un concreto interesse a contribuire allo sviluppo dell’Associazione.

Ogni associato può recedere in qualsiasi momento. Il recesso dall’Associazione si manifesta mediante l’invio di una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato viene meno in caso di dimissioni comunicate al Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può deliberare l’esclusione dell’associato in caso di grave violazione del presente statuto.

Art. 7 – Quota associativa

Il Consiglio Direttivo definisce annualmente l’importo delle quote associative. Nel definire le quote, il Consiglio può prevedere forme di incentivo alla partecipazione e agevolazioni.

Art. 8 – Organi sociali

Gli Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea degli associati;

– il Presidente Onorario;

– il Presidente ed il Vice Presidente;

– il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è l’organo deliberativo dell’Associazione.

Se convocata e costituita a norma di Statuto, l’Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni obbligano gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori delle sede associativa in altro luogo idoneo proposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante una comunicazione scritta, che può avvenire anche via posta elettronica, da inviare a tutti gli associati aventi diritto di voto. La convocazione si effettua con un preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data di convocazione. Nell’avviso di convocazione sono indicati, oltre all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario dell’adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata la totalità delle quote associative e sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il diritto di partecipazione e di voto è riconosciuto a tutti gli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati a mezzo di delega scritta, conferibile anche tramite posta elettronica. Ciascun associato può cumulare le deleghe degli altri associati fino ad un massimo di tre.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e nomina un Segretario al quale viene assegnato l’incarico di redigere il verbale dell’Assemblea.

Gli associati hanno diritto rispettivamente a un voto a testa, oltre alla possibilità di esercitare il voto per delega. Il voto è sempre palese, salvo che per la nomina dei componenti degli organi sociali elettivi, nonché per l’esclusione dell’associato; il Presidente ha inoltre facoltà di disporre la votazione con scheda. In caso di voto segreto il Presidente nomina uno o più scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla convalida dei voti e alla proclamazione dei risultati.

Le deliberazioni assembleari sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte da quest’ultimo e dal Presidente.

L’ Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto. L’Assemblea ordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà degli associati aventi diritto al voto. Non è previsto un quorum di presenze per la validità della seconda convocazione. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L’Assemblea ordinaria:

– approva il rendiconto;

– delibera sull’ammissione di coloro che ne fanno richiesta sulla decadenza e sull’esclusione degli associati;

– elegge il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero secondo le modalità previste dall’art. 12;

– delibera su proposte e argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita quando risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione e nelle successive l’Assemblea è validamente costituita quando risulti presente almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei presenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nelle successive, salvo che nell’ipotesi di scioglimento di cui all’art.16 del presente Statuto.

L’Assemblea straordinaria:

– delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale;

– delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 10 – Presidente Onorario e Soci Onorari

Il Direttore del Master Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica Amministrazione – MasterPA è Presidente Onorario dell’Associazione, previa sua accettazione. Il Presidente Onorario può presiedere l’Assemblea degli Associati, partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Socio onorario è di diritto l’eventuale co-direttore del Master e i vicedirettori.

I Soci Onorari prendono parte all’Assemblea Generale degli associati. Ai Soci Onorari non è attribuito il diritto di voto.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione, ha poteri di firma e di legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente ha poteri di nomina e di revoca di avvocati e procuratori.

Il Presidente è nominato dall’Assemblea a scrutinio segreto. Deve essere un ex allievo.

Il Presidente:

– convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;

– cura l’esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;

– cura la corretta gestione amministrativa dell’Associazione;

– cura l’osservanza dello Statuto e ne propone la modifica all’Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno.

In caso di urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo e provvede affinché il provvedimento venga successivamente sottoposto alla ratifica del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha compiti di indirizzo e controllo dell’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri Alumni ad un massimo di otto. I Soci Onorari non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea degli associati a scrutinio segreto. Ogni associato può esercitare il proprio diritto di voto esprimendo due preferenze. A parità di voti è eletto l’Alumnus anagraficamente più anziano.

I Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio Direttivo definisce le attività annuali e, a tal fine, può affidare ad alcuni degli associati, anche non Consiglieri, l’incarico di Coordinatori di attività, determinandone i compiti e le responsabilità.

Nel caso di dimissioni o di altra causa che determini una riduzione del numero dei Consiglieri, l’Assemblea procede tramite elezione all’integrazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando almeno quattro Consiglieri ne abbiano fatto richiesta.

Sono conferiti al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. In particolare e a mero scopo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha il potere-dovere di:

– nominare un tesoriere;

– predisporre il rendiconto dell’esercizio sociale da sottoporre all’Assemblea ordinaria degli associati.

Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi si trova a svolgere le sue funzioni. Il Presidente può disporre che l’intervento alla riunione e il voto a distanza avvengano mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. Il Presidente constata la regolare costituzione del Consiglio e nomina un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Il Consigliere decade dalla carica quando si siano verificate quattro assenze consecutive non giustificate, per dimissioni, per sopravvenute condizioni di incompatibilità e quando sussistono le condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

Art. 13 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dalle quote associative;

– dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

– da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti.

Il Patrimonio è amministrato da un tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo che cura la redazione annuale di un rendiconto economico che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

Art. 14 – Gestione ordinaria

L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

– le quote associative annuali degli associati;

– i contributi volontari versati dagli associati;

– le eventuali rendite del Patrimonio;

– l’utile derivante dalla quota partecipativa richiesta in caso di manifestazioni;

– ogni altra entrata che contribuisca a incrementare l’attivo sociale.

Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi, i capitali e le riserve.

Art. 15 – Scioglimento

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell’Associazione. Con la stessa deliberazione l’Assemblea straordinaria nomina un liquidatore incaricato di devolvere il saldo attivo netto e l’eventuale patrimonio residuo a favore dell’Università degli Studi di Macerata.